Wardriving - arresto per scrocco di linea wireless
| Giugno 27, 2007Segnalo questa notizia perché merita un commento. Questa è in buona sostanza la notizia che non vorresti mai leggere e non perché ritorniamo sui soliti triti e ritriti argomenti - la vita è ingiusta, a pagare sono sempre i più disgraziati etc etc - quanto perché non credo di scandalizzare assolutamente nessuno se dico che l’attività di wireless a scrocco è uno sport nazionale. Insomma dovremmo essere quanto meno ipocriti se si puntasse tutti quanti il dito contro questo “poveretto” che esasperato anche dai disservizi di mamma telecom, ha pensato bene di farsi dare una inconsapevole mano da utenti più fortunati di lui. Ovviamente le mie affermazioni hanno bisogno di qualche altro “riempitivo”…
Innanzitutto sgombriamo il campo da eventuali franteindimenti. Il “poveretto” è sicuramente un utente di pc smaliziato: la pratica del wardriving richiede infatti un minimo di conoscenze in ambito informatico e non è certo alla portata dell’”utonto” di turno.
Quindi ammesso questo dato evidente e volendo semplicemente dare uno spunto per una eventuale discussione, mi trovo particolamente ottimista quando dico che il tipo ne uscirà piuttosto pulito e rilassato dal procedimento penale che troverà luogo a suo carico. Se il suo difensore avrà un minimo di coscienza e conoscenza della materia avrà gioco “facile” nel convincere il giudice, che sicuramente sarà all’oscuro di molti aspetti tecnici della questione, che il mero accesso ad una rete telematica non protetta non può integrare in toto il reato di accesso abusivo a sistema informatico. Il presupposto essenziale per la configurabilità del reato infatti è l’esistenza di “misure di sicurezza” a protezione della rete violata. Questa è in estrema sintesi la mia opinione e comprendo che sintetizzata in questo modo può trovare molti non concordi.
Il vero scoglio è quanto la cassazione ha statuito in una sentenza del dicembre del 2001″[...] la violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di per sé, bensì solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato dall’effrazione dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà del titolare.[...]“. Disgraziatamente per lo scroccone, sebbene non mi trovi completamente concorde, questa sentenza ha la sua logica ineccepibile…















La sentenza della Casazione non fa altro che confermare il
markk0 | Dicembre 4, 2007La sentenza della Casazione non fa altro che confermare il dettato dell’articolo 615 ter del Codice Penale, peraltro stranamente scritto in maniera non equivoca…
Beh, mi stai stimolando. Questi argomenti mi stanno a cuore
lorenzo | Dicembre 4, 2007Beh, mi stai stimolando. Questi argomenti mi stanno a cuore ma la farò breve. La norma secondo me è da leggersi in questo modo: le condotte dell’introdursi così come del mantenersi hanno entrambe come oggetto un “sistema informatico protetto da misure di sicurezza”. Perciò la sussistenza misure di sicurezza e la violazione delle stesse ne sono una condizione essenziale ai fini della configurabilità del reato. La sentenza della Cassazione dall’altra invece della norma ne da’ un’interpretazione secondo me discutibile che in parte stravolge il senso della norma…a conferma di ciò una Cassazione successiva del 19 Dicembre 2003 (n.2672) afferma, a ragione, che il reato di acesso abusivo “può essere commesso solo con riferimento a sistemi protetti”.